(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       75 del 1° giugno 2006)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993

    1. Prima del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre
1993,  n.  42  (ordinamento  della professione di maestro di sci), e'
inserito il seguente:
    «01.  Alla  programmazione,  progettazione  e realizzazione delle
attivita' formative si applicano le norme di cui alla legge regionale
30 giugno  2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso  al  sapere,  per  ognuno  e  per  tutto  l'arco  della vita,
attraverso   il  rafforzamento  dell'istruzione  e  della  formazione
professionale,   anche   in  integrazione  tra  loro),  e  successive
modificazioni.».
    2. Il comma 5 dell'Art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
    «5.  Il  programma  dei  corsi  di  formazione,  distinti  per le
discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti
fondamentali individuati dall'Art. 7 della legge n. 81 del 1991, e si
articola  in  tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale,
corrispondenti alle tre sezioni d'esame.».
    3. Il comma 6 dell'Art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
    «6.   L'ammissione   ai  corsi  di  formazione  professionale  e'
subordinata  al  superamento  di  una prova dimostrativa attitudinale
pratica.».
    4.  Il  comma 7-bis  dell'Art.  4 della legge regionale n. 42 del
1993 e sostituito dal seguente:
    «7-bis.  Gli  atleti  emiliano-romagnoli  che abbiano fatto parte
ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline
alpine,  del  fondo  e  dello  snowboard  sono esentati dall'esame di
selezione  di cui al comma 6 per l'ammissione ai corsi di formazione.
Gli  atleti  emiliano-romagnoli  che  abbiano  conseguito  titoli  di
livello mondiale od olimpionico sono, altresi', esentati dall'obbligo
della   frequenza  ai  corsi  di  formazione  e  dall'esame  al  fine
dell'iscrizione nell'albo.».