(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 1° giugno 2006) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993 1. Prima del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci), e' inserito il seguente: «01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attivita' formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e successive modificazioni.». 2. Il comma 5 dell'Art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituito dal seguente: «5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'Art. 7 della legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.». 3. Il comma 6 dell'Art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituito dal seguente: «6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale e' subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.». 4. Il comma 7-bis dell'Art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993 e sostituito dal seguente: «7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall'esame di selezione di cui al comma 6 per l'ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresi', esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.».